Art. 2.
(Modalità).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le strutture sanitarie pubbliche o accreditate autorizzate ai fini della presente legge, nonché le modalità di donazione, prelievo, raccolta, conservazione, manipolazione e impiego clinico e terapeutico del cordone ombelicale ovvero delle cellule staminali emopoietiche.
      2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati tenuto conto anche dei seguenti criteri direttivi:

          a) la donazione del cordone ombelicale è consentita, previo consenso informato scritto da parte delle donatrici partorienti;

          b) il prelievo del cordone ombelicale deve essere effettuato sotto la responsabilità dei medici specialisti ostetrici ginecologi;

 

Pag. 5

          c) in caso di accertata patologia, curabile attraverso l'utilizzo di cellule staminali emopoietiche, la donazione può essere dedicata a favore della donatrice o di altri componenti del nucleo familiare, previa autorizzazione da parte delle strutture nazionali di riferimento;

          d) deve essere prevista l'attivazione di almeno una unità mobile, a livello regionale, per la raccolta del cordone ombelicale;

          e) deve essere prevista la formazione di apposito personale, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico di ogni regione, atto a dare informazioni in merito alle finalità della presente legge.